MOCA - FAQ
Materiali e Oggetti destinati a venire a Contatto con gli Alimenti
- Cos’è un MOCA
- La ceramica è MOCA?
- Chi deve rispettare la normativa?
- Si può dire “per uso alimentare” senza avere il sistema MOCA?
- Da quando è in vigore la normativa MOCA?
- Quali obblighi ha il produttore di ceramica
- Cosa NON basta
- La “Dichiarazione di Conformità MOCA” può essere un’autocertificazione?
- In che lingua devo produrre i documenti?
- Cosa devo portarmi per un mercato di artigianato-artistico
MOCA (Materiale o Oggetto a Contatto con gli Alimenti) e FCM (Food Contact Materials) sono acronimi che individuano tutti i materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti come definiti dal REG (CE) N.1935/2004, art. 2° comma 2 lettera (a)
Vengono considerati come MOCA quei materiali e quegli oggetti che presentano anche solo una delle seguenti caratteristiche:
- sono destinati a essere messi a contatto con prodotti alimentari;
- sono già a contatto con prodotti alimentari e sono destinati a questo fine;
- si prevede possano essere messi a contatto con prodotti alimentari o si prevede trasferiscano i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni d’impiego normali o prevedibili.
In pratica il legislatore ha imposto delle precise indicazioni di tutela della salute pubblica finalizzate ad assicurare che tutti i MOCA/FCM non costituiscano una fonte di pericolo rilasciando sostanze S.I. (sostanze indesiderate) o N.I.A.S. (Not Intentionally Added Substances) sugli alimenti con cui vengono in contatto.
Se l’oggetto è destinato ad un utilizzo a contatto con gli alimenti, è MOCA.
Se l’oggetto non è corredato di “Dichiarazione di conformità MOCA” [DdC] può essere venduto solo come ceramica artistica.
L’oggetto che per fattura, forma e funzione ha una inequivocabile destinazione d’uso non può essere spacciato per altro (una teiera è una teiera e se la vendo senza DdC faccio una palese furbata in barba all’art 2)
Tutti quelli che mettono in commercio ceramica sono tenuti a rispettare la normativa MOCA.
Sono tenuti a rispettare la normativa anche quelli che fanno ceramica in modo amatoriale e la vogliono vendere, quelli che non hanno p.IVA e soprattutto quelli che vendono oggetti a coloro che dovranno possedere le “Dichiarazione di conformità MOCA” [DdC] per allegarle nei loro “Piani di autocontrollo” (ristoranti, rivenditori…).
Chi vende ai mercati di artigianato artistico deve possedere sul banco la “Dichiarazione di conformità MOCA” [DdC]
NO.
L’uso del logo e della dicitura può essere solo essere fatto da chi ha il il sistema completo di tutte le parti (vedi i punti 1,2 e 3)
È sottoposto a sanzione [….] l’operatore economico che etichetta, pubblicizza, o presenta MOCA con modalità idonee ad indurre in errore i consumatori circa l’impiego sicuro e corretto dei materiali e degli oggetti in conformità della legislazione alimentare (Regolamento CE 1935/2004 art. 2, c. 4)
Si fa riferimento alla normativa comunitaria:
- Regolamento (CE) n. 1935/2004 per materiali e merci a contatto con alimenti, e
- Regolamento (CE) n. 2023/2006 per le buone pratiche di fabbricazione.
A livello nazionale questa normativa è stata recepita con :
- DPR 777/82 e successivi aggiornamenti e modifiche
- DM 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche;
- DM 04/04/1985 disciplina degli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari
- DM 01/02/2007 Recepimento della direttiva 2005/31/CE della Commissione del 29 aprile 2005, che modifica la direttiva n. 84/500/CEE del Consiglio, per quanto riguarda la dichiarazione di conformità e i criteri di efficienza dei metodi di analisi per gli oggetti di ceramica, destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari
- DL 10/2/2017, n. 29 Disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 1935/2004
Il produttore deve:
- iscriversi ad una anagrafe di produttori MOCA regionale (scadenza iscrizione 31 luglio 2017, prorogata a 18/01/2019)
In Regione Piemonte la registrazione va trasmessa all’ASL per il tramite dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di competenza.
Ci sono sanzioni amministrative salate per l’inadempienza all’iscrizione.
- produrre una “Dichiarazione di conformità MOCA” [DdC]
- La “documentazione di supporto” per la “Dichiarazione di conformità MOCA” [DdC] prevede:
- 3a - Un sistema documentato di Buone Pratiche di Produzione (GMP Good Manufacturing Practice) in cui viene descritto il processo produttivo e viene organizzato un sistema di Tracciabilità e Rintracciabilità,
- 3b - Un sistema di Etichettatura (da allegare agli articoli venduti)
- 3c - Le Analisi sulle cessioni di Piombo e Cadmio per gli smalti destinati alle ceramiche d’uso.
- Non basta avere tutto il sistema MA mancare di iscrizione all’anagrafe MOCA (1). Ci sono sanzioni (Decreto Legislativo 10 febbraio 2017 n. 29)
- Avere solo le Analisi (3c) non basta.
I Certificati di Analisi NON SONO “Dichiarazioni di conformità MOCA”.
- Se manca l’Etichettatura (3b) e soprattutto il Manuale di Buone Pratiche di Produzione (GMP) e il sistema di Tracciabilità e Rintracciabilità (3a), la “Dichiarazione di conformità MOCA” [DdC] è incompleta e soggetta a sanzioni (Decreto Legislativo 10 febbraio 2017 n. 29)
No!
Serve un “sistema documentato” di certificazione completo delle 3 parti (vedi i punti 1,2 e 3)
La “Dichiarazione di conformità MOCA” [DdC] (2) e l’Etichettatura (3b) va fornita nella lingua del paese in cui si commercializza la merce.
Devo avere la “Dichiarazione di conformità MOCA” [DdC] (2) e l’Etichettatura (3b).
Analisi (3c) e manuale di Buone Pratiche di Produzione (GMP) devono poter essere consultati dalle autorità di controllo ma possono restare in laboratorio.